martedì 8 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE : E' LEGGE


Ecco come cambia il codice penale. Le novità in breve e il testo del DDL.
 
 Tratto da un articolo di Marina Crisafi
www.StudioCataldi.it

Omicidio e lesioni stradali ipotesi autonome di reato. Pene più severe per chi guida sotto l'effetto di alcolici e droghe e stretta sui pirati della strada e revoca della patente. Sono questi, in sintesi, i capisaldi del ddl che introduce nel codice penale il reato  autonomo di omicidio stradale.(...)
Ora il ddl è diventato legge dello Stato e si incammina verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ecco come cambia, dunque, il codice penale:
Omicidio stradale
L'omicidio stradale colposo diventa reato autonomo, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) per l'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda, prevede invece da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza prevede, infine, la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro) ovvero abbia causato l'incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio, ecc.).

Lesioni stradali
Speculare la stretta per le lesioni personali stradali che vedono invariata la pena base (se provocate per violazione al codice della strada) e rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l'incidente per via di condotte pericolose scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
Conducenti mezzi pesanti
L'ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe o alzano il gomito, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena per entrambi i reati.
Fuga conducente
Se il conducente scappa dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo fino a due terzi, e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Scattano le aggravanti anche se l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone e viene stabilito inoltre il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti.
Per contro, invece, la pena è diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Prescrizione raddoppiata
Per il nuovo reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi). Il pm, inoltre, potrà chiedere la proroga delle indagini preliminari soltanto una volta.
Perizie coattive
Altra novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna.
Nei casi urgenti, inoltre, laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.
Revoca patente
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i reati viene automaticamente revocata la patente che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell'incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l'inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.