martedì 10 febbraio 2015

STACCHIO, UN EROE PER CASO



Aldo Maturo

Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte Nanto che ha sparato contro i rapinatori che avevano assaltato la Gioielleria Zancan, tenendo in ostaggio la giovane commessa del negozio, è diventato un "eroe per caso" nell’immaginario collettivo.(http://www.liberoquotidiano.it/news/opinioni/11753606/Giordano---Noi-stiamo-con.html)

 A seguito della  morte di uno dei rapinatori, pare che la Procura di Vicenza abbia iscritto Stacchio nel registro degli indagati, quale atto dovuto per consentire ai suoi difensori di partecipare agli accertamenti tecnici. L’ipotesi di reato potrebbe essere quella di eccesso colposo in legittima difesa o nell’uso legittimo delle armi.

 Valutando la sua posizione, alla luce di quanto riportato dalla stampa, credo che a favore di Stacchio sussistono tutte le esimenti previste dalla legge per la legittima difesa.






I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti, quindi, da una aggressione ingiusta e da una reazione legittima: la prima deve concretizzarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto; la seconda attiene alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa.

Nel caso specifico, vi era una rapina in corso, una ragazza sequestrata (Genny,la commessa), i complici armati fuori del negozio, il pericolo di vita per lo stesso benzinaio contro cui un rapinatore ha sparato, invece di fuggire, quando lui ha tentato di farli desistere sparando in aria un primo colpo di fucile (ed è vero perché ha semidistrutto un balcone).

E’ da considerare, invero, che la legge n.59/2006 ha aggiunto un secondo e terzo comma al suindicato art. 52, a seguito dei quali sussiste il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi indicati dall’art. 641 c.p. (abitazione altrui, altro luogo di privata dimora o appartenenze di essi) usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Sempre nel caso del benzinaio, non vi è dubbio che egli era legittimamente presente nella sua stazione di servizio, che era in corso una rapina nella confinante gioielleria, che era stata sequestrata la giovane commessa,  che era stata messa in pericolo la sua vita a seguito del conflitto a fuoco con i rapinatori. 

Inconsistente, a mio parere, sarebbe anche l’ipotesi di eccesso colposo. Questo si ha quando vi è stata una reazione spropositata per difendere un diritto contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Il confronto, chiaramente, non va fatto tra il male subito (o che si poteva subire) e il male inflitto per reazione (che potrebbe anche essere superiore a quello che si stava per patire). Si valutano invece gli strumenti di difesa che l'aggredito aveva a sua disposizione e i mezzi da lui adoperati. Se questi erano i soli che gli consentivano di respingere l’offesa in corso, non si configurerà l'eccesso colposo ma scatterà la scriminante della legittima difesa  purché vi sia stata una aggressione ingiusta e una reazione legittima. Nel fatto di cronaca in esame ci sono tutti gli ingredienti (rapina, sequestro, tentato omicidio). La reazione legittima del benzinaio è nata dalla necessità di difendersi, dalla inevitabilità del pericolo per la sua vita e per quella della commessa, dalla proporzione tra la difesa posta in essere (colpi di fucile)  e l’offesa in atto (rapina, sequestro, colpi di mitra).

Tra l’altro, ai fini del giudizio di proporzione, si tiene conto anche delle condizioni fisiche dell’aggressore rispetto a quelle dell’aggredito. E anche in questo caso Stacchio è una persona di 65 anni che ha reagito contro dei rapinatori giovani e armati. 

In ultima analisi va tenuto presente l’art. 2 n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950)  (http://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf) che stabilisce:
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale.
Diversa sarebbe stata l’ipotesi – naturalmente per lui penalizzante -  se il benzinaio avesse continuato a sparare contro i rapinatori, uccidendone qualcuno, mentre loro scappavano spaventati dalle sue fucilate. In tal caso il benzinaio Stacchio avrebbe avuto problemi molto seri con la giustizia.