venerdì 4 maggio 2012

TESTAMENTO OLOGRAFO

 

 
Aldo Maturo

Quando si parla di testamento si è più propensi a fare gli scongiuri che ad ammettere che tutto sommato è un argomento di cui sappiamo poco o su cui abbiamo idee confuse. E’ un pensiero che si rimuove volentieri all’insegna del chi vivrà vedrà. Bisogna ammettere che è una materia complicatissima, riservata ai notai e a pochi avvocati specializzati e non si presume di poterla esporla compiutamente in un articolo di una paginetta.                 
E’ però possibile almeno chiarire qualche idea, sapere per esempio che si può disporre dei propri beni senza recarsi necessariamente dal notaio (ci andranno dopo gli eredi).
Il testamento fai-da-te più utilizzato è il testamento olografo. E’ la forma più usata per disporre dei propri beni. Vanno però rispettate alcune semplici condizioni:


1) Il testamento olografo (cioè autografo) contiene le volontà del testatore che deve scriverlo di suo pugno, datarlo e sottoscriverlo. Può essere scritto in qualsiasi lingua, anche in dialetto, utilizzando qualsiasi mezzo di scrittura (penna, gesso, carbone, inchiostro) e in teoria su qualsiasi superficie (è chiaro che in genere si usa un foglio di carta)
2) E’ considerata autografa la scrittura abitualmente usata dal testatore in maniera da poterla attribuire a lui senza dubbio. E’ ammesso anche lo stampatello se si dimostra che era il tipo di scrittura normalmente utilizzato dal testatore;
3) La firma deve essere messa alla fine del testamento e non deve contenere necessariamente nome e cognome. E’ ammesso anche il nomignolo (Es.Cicci, Dado) se è lo stesso con cui era normalmente conosciuto il testatore e che inequivocabilmente lo identifica. Se è indirizzato ai figli può anche essere firmato, ad esempio, “il vostro papà”;
 4) La data deve contenere giorno, mese ed anno o anche l’indicazione di un periodo certo (es.Natale 2008). La data è indispensabile anche per consentire agli eredi di risalire alle condizioni mentali del testatore. Se aveva avuto, infatti, una malattia mentale che ne inficiava le capacità bisognerà sapere se il testamento lo aveva scritto prima – quando era sano – o nel periodo in cui le sue capacità mentali erano già alterate.
La data è indispensabile anche perché il testatore può cambiare idea e scrivere un altro testamento olografo disponendo diversamente dei suoi beni. Tra due o più testamenti olografi prevarrà quello di data successiva, cioè l’ultimo scritto in ordine cronologico.
5) il vantaggio del testamento olografo è la sua economicità - perché la persona se lo può scrivere da sola senza dover ricorrere ad un notaio  - e la segretezza, perché può essere tenuto nascosto a tutti gli eredi che ne verranno a conoscenza solo dopo la sua morte.
Una volta scritto il testamento, lo si può consegnare ad un notaio o a persona di fiducia che dovrà custodirlo fino alla morte del testatore. A decesso avvenuto, chi lo aveva in consegna o l’erede beneficiario deve provvedere alla “pubblicazione” per la quale è richiesto l’intervento del notaio che adempirà a tutti gli adempimenti necessari per rendere esecutive le volontà del testatore. Se ci sono eredi che si ritengano danneggiati dalle ultime volontà del testatore, dovranno impugnare il testamento.
 Infatti il testatore non può disporre liberamente di tutti i suoi beni. Se lascia un coniuge, figli o genitori dovrà lasciare a loro le quote di riserva (comunemente chiamata “legittima”) stabilite dal codice. Il suo patrimonio si distinguerà infatti in parte legittima (o di riserva) e parte disponibile e solo quest’ultima parte potrà essere lasciata in eredità a chi vuole, senza ledere gli interessi degli altri eredi.    
 Riporto le quote, per i casi più ricorrenti, che la legge attribuisce agli eredi:

QUANDO  C’E’ TESTAMENTO:
EREDI
QUOTA DI RISERVA
RISERVATA AGLI EREDI
QUOTA DISPONIBILE
Un solo figlio e non vi è coniuge (della persona defunta)
Metà
Metà
Due o più figli e non vi è coniuge (della persona defunta)
Due terzi da dividere tra loro
in parti eguali
Un terzo
Solo il coniuge (senza figli)
Metà
Metà
Il coniuge e un figlio
Un terzo ciascuno
Un terzo
Un coniuge e due o più figli
Al coniuge ¼, ai figli la metà dei beni (da dividere tra loro in parti eguali)
Un quarto


QUANDO NON C’E’ TESTAMENTO(in tal  caso è chiaro che non esiste quota disponibile):

                                                       
EREDI
QUOTA EREDITARIA
Un solo figlio e non vi è coniuge (della persona defunta)
Tutta
Due o più figli e non vi è coniuge (della persona defunta)
Tutta divisa in parti eguali
Solo il coniuge
Tutta
Il coniuge e un figlio
Metà e metà
Il coniuge e due o più figli
Al coniuge 1/3 e ai figli 2/3 da dividersi in parti eguali.

Altre suddivisioni prevedono la presenza di eredi ascendenti, discendenti, coniuge separato per colpa, coniuge separato senza colpa e perfino di coniuge divorziato in assenza di altro coniuge vivente. La casistica spazia in maniera ampia e particolareggiata ed esula dai propositi di una breve informativa richiesta per una sede come questa.